a) Secondo l'art. 351 cpv. 1 CPC ticinese il giudice, udite le parti, stralciava una causa dai ruoli se questa era diventata senza oggetto o senza interesse giuridico. La mancanza d'interesse era presunta se nel corso di due anni consecutivi nessuna delle parti aveva compiuto un atto processuale, circostanza che il giudice rilevava d'ufficio (art. 351 cpv. 2 CPC ticinese). I termini dell'art. 351 cpv. 2 CPC ticinese non decorrevano tuttavia quando il processo rimaneva sospeso formalmente giusta l'art. 107 e quando le parti erano in attesa dell'emanazione della sentenza (art. 351 cpv. 3 CPC ticinese). In tutti gli altri casi la presunzione del cpv.