Al proposito il reclamo è infondato (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_85/2007 dell'11 giugno 2007 consid. 5). 4. Nel decreto impugnato il Pretore ha accertato che l'ultimo atto processuale risale al 3 febbraio 2009, onde il compimento del termine biennale di perenzione (art. 351 cpv. 2 CPC ticinese). La reclamante obietta che la causa era sospesa per trattative e non poteva dunque cadere in perenzione, tanto più che esiste “un importante interesse giuridico della ricorrente alla cancellazione delle servitù”, la quale ha sempre diligentemente sollecitato il Pretore a continuare l'istruttoria. a) Secondo l'art. 351 cpv.