A ragione. Dal 1° gennaio 2011 ogni decisione deve contenere l'indicazione dei mezzi d'impugnazione, sempre che le parti non abbiano rinunciato a ricorrere (art. 238 lett. f CPC). L'omissione di tale indicazione non rende però inefficace la decisione (D. Staehelin in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 28 ad art. 238). Semplicemente non deve portare pregiudizio alla parte (DTF 138 I 53 consid. 8.3.2). In concreto il vizio di forma non ha recato alcun danno alla reclamante, che ha impugnato tempestivamente il decreto del Pretore. Al proposito il reclamo è infondato (cfr.