Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Un decreto di stralcio è una decisione finale a norma dell'art. 236 cpv. 1 CPC (Oberham-mer in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 1 ad art. 236). Presentato contro una “decisione inappellabile di prima istanza finale” (art. 319 lett. a CPC) e in una causa con valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– (cfr. ordinanza 14 giugno 2011 del Pretore e art. 48 lett. d n. 1 LOG), l'appello deve essere trattato quale reclamo. Introdotto il 3 giugno 2011, il reclamo in esame è pertanto ricevibile.