Il 28 settembre 2000 __________ ha convenuto CO 1 e CO 2, comproprietari della particella n. 1117, davanti al medesimo Pretore chiedendo nuovamente la cancellazione della servitù in questione senza obbligo di indennità da parte sua o, in subordine, dietro versamento di una somma “simbolica”. Nella loro risposta del 3 novembre 2000 i convenuti hanno concluso per il rigetto della petizione o, quanto meno, un'indennità di fr. 4000.– per la radiazione della servitù (OA.2000.__________). C. All'udienza preliminare del 4 dicembre 2000, indetta per entrambe le procedure, il Pretore ha congiunto le due cause per l'istruttoria.