{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-12-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2011-40_2012-12-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=113270&nX40_KEY=4711112&nTrefferzeile=88&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "9bc8ac04126315e6eb356ea1f057fd40"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["16.2011.40"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 20.12.2012 16.2011.40"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cancellazione di servitù - mancata indicazione rimedi di diritto - perenzione processuale - stralcio - contestazione ammontare ripetibili - obbligo di cifrare la contestazione"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 20:31:56", "Checksum": "ab3e1626d9f7d1eb91d3a2660a1f7796", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 20.12.2012 16.2011.40\nRegesto:\nCancellazione di servitù - mancata indicazione rimedi di diritto - perenzione processuale - stralcio - contestazione ammontare ripetibili - obbligo di cifrare la contestazione\n\n\nc) Ora, ci si può chiedere se la reclamante possa beneficiare di atti processuali compiuti in un'altra causa, ancorché in caso di congiunta istruttoria (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 21 ad art. 351). La questione può rimanere indecisa giacché in ogni caso essa non giova all'interessata. Il fatto che, fallite le trattative, il Pretore avrebbe proseguito con l'istruttoria su semplice istanza significava unicamente che nel frattempo il primo giudice non avrebbe continuato l'assunzione delle prove. Ciò non esonerava l'attrice dai suoi doveri di diligenza e dal vigilare affinché la perenzione non si compisse (sentenza del Tribunale federale 4P.61/2001 del 15 maggio 2001, riassunta in: Cocchi/Trezzini, op. cit., appendice 2000/2004, n. 39 ad art. 351 CPC). Se non che, nulla essa ha più intrapreso dopo il 3 febbraio 2009, per quanto sarebbe bastato scrivere due righe al Pretore comunicandogli che le trattative erano rimaste senza esito. Se ne conclude che, privo di consistenza, su questo punto il reclamo è destinato all'insuccesso.\n5. La reclamante contesta inoltre l'ammontare delle ripetibili riconosciute ai convenuti, definito esorbitante “a fronte di una totale assenza di interventi da parte della controparte che si è limitata a contestare la cancellazione (per poter ottenere una controprestazione) in occasione di un'unica udienza”. Ora, trattandosi di una contestazione di natura pecuniaria, la reclamante non può limitarsi a richieste indeterminate, ma deve cifrare le sue pretese (DTF 137 III 619 consid. 4.3 con riferimenti). Nella fattispecie essa non indica nemmeno per ordine di grandezza quale riduzione delle ripetibili essa chieda rispetto all'importo stabilito dal Pretore. Già di primo acchito la pretesa si rivela così irricevibile.\n6. Le spese processuali seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano ripetibili ai convenuti ai quali il reclamo non è stato intimato per osservazioni.\nPer questi motivi,\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,\ndecide: 1. Il reclamo è respinto.\n2. Gli oneri processuali, di complessivi fr. 200.–, sono posti a carico a carico della reclamante.\n3. Notificazione a:\nComunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.\nPer la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}