{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-12-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2011-40_2012-12-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=113270&nX40_KEY=4921765&nTrefferzeile=92&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "9bc8ac04126315e6eb356ea1f057fd40"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2011.40"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 20.12.2012 16.2011.40"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cancellazione di servitù - mancata indicazione rimedi di diritto - perenzione processuale - stralcio - contestazione ammontare ripetibili - obbligo di cifrare la contestazione"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:37:29", "Checksum": "3eeceb5bf9a63a95ab004e009cdd492b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 20.12.2012 16.2011.40\nRegesto:\nCancellazione di servitù - mancata indicazione rimedi di diritto - perenzione processuale - stralcio - contestazione ammontare ripetibili - obbligo di cifrare la contestazione\n\n\n2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che, relativamente all'applicazione del diritto, nel reclamo occorre spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246 consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid. 2.8 con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid. 1.3, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid. 2.8).\n3. La reclamante si duole della mancata indicazione dei rimedi di diritto nel decreto impugnato. A ragione. Dal 1° gennaio 2011 ogni decisione deve contenere l'indicazione dei mezzi d'impugnazione, sempre che le parti non abbiano rinunciato a ricorrere (art. 238 lett. f CPC). L'omissione di tale indicazione non rende però inefficace la decisione (D. Staehelin in: Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 28 ad art. 238). Semplicemente non deve portare pregiudizio alla parte (DTF 138 I 53 consid. 8.3.2). In concreto il vizio di forma non ha recato alcun danno alla reclamante, che ha impugnato tempestivamente il decreto del Pretore. Al proposito il reclamo è infondato (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_85/2007 dell'11 giugno 2007 consid. 5).\n4. Nel decreto impugnato il Pretore ha accertato che l'ultimo atto processuale risale al 3 febbraio 2009, onde il compimento del termine biennale di perenzione (art. 351 cpv. 2 CPC ticinese). La reclamante obietta che la causa era sospesa per trattative e non poteva dunque cadere in perenzione, tanto più che esiste “un importante interesse giuridico della ricorrente alla cancellazione delle servitù”, la quale ha sempre diligentemente sollecitato il Pretore a continuare l'istruttoria.\na) Secondo l'art. 351 cpv. 1 CPC ticinese il giudice, udite le parti, stralciava una causa dai ruoli se questa era diventata senza oggetto o senza interesse giuridico. La mancanza d'interesse era presunta se nel corso di due anni consecutivi nessuna delle parti aveva compiuto un atto processuale, circostanza che il giudice rilevava d'ufficio (art. 351 cpv. 2 CPC ticinese). I termini dell'art. 351 cpv. 2 CPC ticinese non decorrevano tuttavia quando il processo rimaneva sospeso formalmente giusta l'art. 107 e quando le parti erano in attesa dell'emanazione della sentenza (art. 351 cpv. 3 CPC ticinese). In tutti gli altri casi la presunzione del cpv. 2 si compiva di diritto e aveva carattere assoluto, non potendo essere infirmata da prove contrarie (Rep. 1982 pag. 132; I CCA, sentenza inc. 11.2011.19 del 27 novembre 2012, consid. 3). Invano la reclamante evoca di conseguenza, nella fattispecie, un interesse concreto e attuale alla continuazione del processo. Fermo restando che, comunque sia, l'art. 351 CPC ticinese non impediva alla parte attrice di reintrodurre un'azione identica (sentenza del Tribunale federale 5C.5/1993 del 9 marzo 1993; I CCA, sentenza inc. 11.2010.144 del 10 gennaio 2011, consid. 3).\nb) All'udienza del 3 febbraio 2009, indetta dal Pretore per “incombenti”, si è tenuta dapprima una breve discussione nel corso della quale l'attrice e i convenuti non preclusi (__________e __________) hanno riassunto a quali condizioni sarebbero stati d'accordo di transigere. L'attrice si era riservata – come detto – di valutare la situazione (sopra, lett. H). Se le trattative non fossero riuscite, “su semplice istanza di parte” il Pretore avrebbe convocato i testimoni già ammessi con ordinanza sulle prove del 4 dicembre 2000 (act. XXIX). Non risulta che il Pretore abbia formalmente sospeso la causa a norma dell'art. 107 CPC ticinese né consta una richiesta in tal senso dell'una o degli altri. In circostanze del genere la perenzione processuale è continuata a decorrere (Cocchi/ Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 30 ad art. 351; I CCA, sentenza inc. 11.2006.120 del 28 febbraio 2007, consid. 5)."}