{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-12-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2011-40_2012-12-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=113270&nX40_KEY=4921765&nTrefferzeile=92&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "9bc8ac04126315e6eb356ea1f057fd40"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2011.40"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 20.12.2012 16.2011.40"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Cancellazione di servitù - mancata indicazione rimedi di diritto - perenzione processuale - stralcio - contestazione ammontare ripetibili - obbligo di cifrare la contestazione"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:37:29", "Checksum": "3eeceb5bf9a63a95ab004e009cdd492b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 20.12.2012 16.2011.40\nRegesto:\nCancellazione di servitù - mancata indicazione rimedi di diritto - perenzione processuale - stralcio - contestazione ammontare ripetibili - obbligo di cifrare la contestazione\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nGiani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini |\n|\nvicecancelliera: |\nPetralli Zeni |\nsedente per statuire sul reclamo (“appello”) del 3 giugno 2011 presentato da\n|\n|\nCO 1 (patrocinati dall'avv.); |\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: A. RE 1 è proprietaria, dall'8 marzo 1996, della particella n. 1110 RFD di __________ (prato 648 m² e piscina 55 m²), gravata sin dal 1959 di un “onere di uso piscina” in favore delle particelle n. 1101, 1102, 1106, 1107, 1108, 1109, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1125, 1132 e 1156. Con petizione 9 dicembre 1997 essa ha convenuto __________ (per la particella n. 1101), __________ (per la particella n. 1102), __________ (per la particella n. 1106), __________ (per le particelle n. 1107 e 1119), __________ (per la particella n. 1108), __________ (per la particella n. 1109), __________ (per la particella n. 1111), __________ (per la particella n. 1112), __________ (per la particella n. 1113), __________ e __________ (per la particella n. 1114), __________ (per le particelle n. 1115 e 1116), __________ (per la particella n. 1117), __________ (per la particella n. 1118), __________ (per la particella n. 1125), __________ (per la particella n. 1132) e __________ (per la particella n. 1156) davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, chiedendo che la servitù in questione fosse cancellata dal registro fondiario senza obbligo di indennità da parte sua o, in subordine, dietro versamento di una somma “simbolica” da stabilire.\nIn particolare, nella sua risposta del 12 giugno 1998 __________ ha postulato il rigetto della petizione, sollevando la carenza di legittimazione passiva. Il 2 ottobre 2000 __________ ha ritirato la petizione contro __________, nei cui confronti il Pretore ha stralciato la lite dai ruoli con decreto del 10 ottobre successivo (inc. OA.1997.922).\nB. Il 28 settembre 2000 __________ ha convenuto CO 1 e CO 2, comproprietari della particella n. 1117, davanti al medesimo Pretore chiedendo nuovamente la cancellazione della servitù in questione senza obbligo di indennità da parte sua o, in subordine, dietro versamento di una somma “simbolica”. Nella loro risposta del 3 novembre 2000 i convenuti hanno concluso per il rigetto della petizione o, quanto meno, un'indennità di fr. 4000.– per la radiazione della servitù (OA.2000.__________).\nC. All'udienza preliminare del 4 dicembre 2000, indetta per entrambe le procedure, il Pretore ha congiunto le due cause per l'istruttoria. La procedura è poi rimasta sospesa in seguito a due appelli proposti da __________ i il 24 gennaio 2001 (sull'esistenza di un litisconsorzio passivo necessario) e il 16 marzo 2004 (sulla perenzione processuale) entrambi respinti dalla prima Camera civile con sentenze 1° dicembre 2006 (inc. 11.2001.__________ e 11.2004.__________). Gli atti sono stati ritornati al Pretore il 12 febbraio 2007.\nD. Sollecitato il 19 novembre 2008 dall'attrice a continuare l'istruttoria della causa introdotta il 9 dicembre 1997 il Pretore ha convocato le parti rimaste in lite a un'udienza “per incombenti” del 3 febbraio 2009. In tale occasione RE 1, __________ e __________ hanno riassunto le condizioni alle quali sarebbero stati d'accordo di transigere. L'attrice si è riservata di valutare la situazione. Nel caso in cui le trattative fossero decadute infruttuose il Pretore avrebbe citato i testimoni “già ammessi con ordinanza sulle prove del 4 dicembre 2000”, su semplice istanza di parte.\nE. Accertato il 3 maggio 2011 che dal 27 febbraio 2007 non era stato eseguito o richiesto alcun atto istruttorio, il Pretore ha constatato l'intervenuta perenzione processuale e ha stralciato dai ruoli la causa. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 800.–, sono state poste a carico dell'attrice, tenuta a rifondere ai convenuti complessivi fr. 1600.– per ripetibili.\nF. Contro lo stralcio della causa dai ruoli RE 1 è insorta con un reclamo (“appello”) del 3 giugno 2011 a questa Camera in cui chiede di annullare il decreto impugnato. Il rimedio non ha formato oggetto di intimazione.\nConsiderando\nin diritto: 1. Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero continuano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Un decreto di stralcio è una decisione finale a norma dell'art. 236 cpv. 1 CPC (Oberham-mer in: Basler Kommentar, ZPO, Basilea 2010, n. 1 ad art. 236). Presentato contro una “decisione inappellabile di prima istanza finale” (art. 319 lett. a CPC) e in una causa con valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– (cfr. ordinanza 14 giugno 2011 del Pretore e art. 48 lett. d n. 1 LOG), l'appello deve essere trattato quale reclamo. Introdotto il 3 giugno 2011, il reclamo in esame è pertanto ricevibile."}