Essa non può essere tenuta a versare indennità, che neppure possono essere poste a carico dello Stato del Cantone Ticino (Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 107 pag. 443). Per questi motivi, decide: I. Il reclamo è accolto e la sentenza impugnata è così riformata: 1. L'istanza è respinta. 2. Non si prelevano spese giudiziarie. CO 1 verserà a RE 1 fr. 950.– per ripetibili. II. Non si prelevano spese giudiziarie né si assegnano ripetibili. III. Notificazione a: | | –; –. | Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.