d) Visto quanto precede, il fatto per il primo giudice di aver ritenuto che la convenuta fosse in mora con il pagamento del salario e che tale circostanza fosse di una gravità tale da compromettere il rapporto di fiducia tra le parti e quindi legittimare la misura posta in atto dal lavoratore, è insostenibile e costituisce un accertamento manifestamente errato dei fatti con conseguente errata applicazione del diritto. Ciò posto il reclamo, che censura la convalida da parte del primo giudice del licenziamento in tronco da parte del dipendente e il riconoscimento al medesimo del salario per il normale periodo di disdetta (febbraio/aprile 2010), deve essere accolto. 5.