Si trattava di ritardi di qualche settimana, una volta è capitato un ritardo di un mese” (deposizione del 28 febbraio 2011, verbali pag 4), non era comunque tale da giustificare la grave misura posta in atto dal lavoratore. Infatti, semplici ritardi di pagamento o difficoltà finanziarie, pur costituendo una grave violazione del contratto da parte del datore di lavoro, il pagamento puntuale del salario essendo la sua prestazione principale (ZR 2002 pag. 236; JAR 1985 pag. 146; SJZ 1993 pag. 309), non bastano ancora per giustificare il licenziamento in tronco da parte del lavoratore (Favre/Munoz/ Tobler, op. cit., n. 1.1. ad art. 337a CO; Streiff/von Kaenel, op. cit., n 8 ad art. 337a CO).