b) In concreto, con scritto dell'8 febbraio 2010 il lavoratore ha sollecitato il pagamento dello stipendio del mese di dicembre 2009, della tredicesima per il 2009 e dello stipendio del mese di gennaio 2010 assegnando alla datrice di lavoro un termine fino al 17 febbraio 2010 per procedere al versamento (doc. A). Tuttavia, è incontestato che il 15 gennaio 2010 la datrice di lavoro ha versato al dipendente fr. 6000.– a titolo di acconto. Per il primo giudice il prelievo di questa somma dal conto della convenuta non “prova che detto importo sia servito per pagare una parte della tredicesima e lo stipendio del mese di dicembre 2009”.