{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-05-22", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2011-39_2012-05-22.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111459&nX40_KEY=4921774&nTrefferzeile=7&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "69e0953664bef12b77e36030bf3ccf95"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2011.39"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 22.05.2012 16.2011.39"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di lavoro - disdetta - revoca consensuale - disdetta immediata da parte del lavoratore per mora del datore di lavoro - presupposti - calcolo del salario retribuito per un determinato periodo"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:09:08", "Checksum": "6ae2210ffb0bda363d2a455c525ee2a1", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 22.05.2012 16.2011.39\nRegesto:\nContratto di lavoro - disdetta - revoca consensuale - disdetta immediata da parte del lavoratore per mora del datore di lavoro - presupposti - calcolo del salario retribuito per un determinato periodo\n\n\nNella fattispecie è vero che il lavoratore ha sottoscritto la lettera di licenziamento in tronco 29 gennaio 2010 “per ricevuta ed accettazione“ (cfr. doc. 1). Sennonché, malgrado ciò il dipendente ha continuato a lavorare per la convenuta anche dopo questa data, così come confermato da __________ “dopo la riunione del 29 gennaio 2010 per un certo periodo, indicativamente due settimane, ha continuato a lavorare” (cfr. deposizione del 28 febbraio 2011, verbali pag. 3), e da __________ “dopo la riunione del 29 gennaio 2010 __________ ha continuato a lavorare……ogni sera compilava il rapporto di lavoro” (deposizione del 28 febbraio 2011, verbali pag. 5). Per di più, la stessa convenuta, nell'attestato del datore di lavoro destinato all'assicurazione contro la disoccupazione, ha indicato quale data di conclusione del rapporto di lavoro il 17 febbraio 2010 (doc. C nell'inc. inc. IU.2010.27). A fronte di queste risultanze, la conclusione del primo giudice secondo cui le parti avrebbero “consensualmente revocato la disdetta in tronco e proseguito il rapporto contrattuale fino al 17 febbraio 2010” non può essere considerata errata.\nCiò premesso, l'attività dell'istante, svolta sull'arco di quindi giorni in modo regolare dalle 7.30 del mattino e presenziando sul cantiere, come dichiarato da __________ e __________ (loc. cit.), senza che avesse in quel periodo un'altra attività retribuita da cui trarre sostentamento, era soggetta a remunerazione come correttamente ritenuto dal primo giudice (Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6a edizione, n. 2 e 6 ad art. 320 CO; Rehbinder/Stöckli in: Berner Kommentar, 2010, n. 17 ad art. 320 CO). Su questo punto il reclamo è pertanto infondato.\n4. Accertata la continuazione del rapporto di lavoro fino al 17 febbraio 2010, il Pretore aggiunto ha ritenuto giustificata la disdetta con effetto immediato notificata dal lavoratore per insolvenza della datrice di lavoro.\na) Il mancato pagamento del salario, specialmente se prolungato e ripetuto, può rappresentare un giusto motivo per la risoluzione immediata del contratto di lavoro da parte del lavoratore dopo che quest'ultimo ha messo in mora il datore di lavoro (Streiff/Von Kaenel, op. cit., n. 9 ad art. 337 CO e n. 3 ad art. 337a CO; Rehbinder in: Berner Kommentar, 1992, n. 10 ad art. 337 CO; Favre/Munoz/ Tobler, Le contrat de travail annoté, 2ª edizione, n. 1.39 ad art. 337 CO), sempre che, oggettivamente, anche in una fattispecie del genere non si possa più pretendere dal lavoratore di attendere, secondo i principi della buona fede, il termine del periodo di disdetta contrattuale per porre fine al rapporto di lavoro (JAR 1999 pag. 228).\nb) In concreto, con scritto dell'8 febbraio 2010 il lavoratore ha sollecitato il pagamento dello stipendio del mese di dicembre 2009, della tredicesima per il 2009 e dello stipendio del mese di gennaio 2010 assegnando alla datrice di lavoro un termine fino al 17 febbraio 2010 per procedere al versamento (doc. A). Tuttavia, è incontestato che il 15 gennaio 2010 la datrice di lavoro ha versato al dipendente fr. 6000.– a titolo di acconto. Per il primo giudice il prelievo di questa somma dal conto della convenuta non “prova che detto importo sia servito per pagare una parte della tredicesima e lo stipendio del mese di dicembre 2009”. Sennonché siffatta conclusione è smentita dalle stesse dichiarazioni dell'istante secondo cui tale versamento costituiva “un acconto versato il 15 gennaio 2010, ovviamente risalente alle posizioni salariali arretrate” (cfr. replica del 21 settembre 2010, verbali pag. 2). E, come risulta espressamente dallo scritto 8 febbraio 2010 dell'istante, le posizioni salariali arretrate comprendevano anche quelle in discussione (dicembre 2009, tredicesima 2009), l’istante non avendo peraltro allegato di avere ulteriori e diversi arretrati nei confronti della datrice di lavoro, salvo una generica richiesta di “rimborso delle spese chilometriche” (doc. C) mai concretamente rivendicate. Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, quindi, la convenuta ha dimostrato che con il versamento di fr. 6000.– ha saldato gran parte delle pretese salariali arretrate.\nc) La situazione finanziaria della convenuta, seppur confrontata a sporadici ritardi nel pagamento dei salari come confermato da __________ secondo il quale il salario gli veniva a volte versato “con un po' di ritardo per difficoltà di incasso da parte della ditta. Si trattava di ritardi di qualche settimana, una volta è capitato un ritardo di un mese” (deposizione del 28 febbraio 2011, verbali pag 4), non era comunque tale da giustificare la grave misura posta in atto dal lavoratore. Infatti, semplici ritardi di pagamento o difficoltà finanziarie, pur costituendo una grave violazione del contratto da parte del datore di lavoro, il pagamento puntuale del salario essendo la sua prestazione principale (ZR 2002 pag. 236; JAR 1985 pag. 146; SJZ 1993 pag. 309), non bastano ancora per giustificare il licenziamento in tronco da parte del lavoratore (Favre/Munoz/ Tobler, op. cit., n. 1.1. ad art. 337a CO; Streiff/von Kaenel, op. cit., n 8 ad art. 337a CO). Tanto meno ove, come nel caso di specie, il salario veniva comunque pagato come confermato da __________ che ha “sempre percepito lo stipendio”."}