{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-05-22", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2011-39_2012-05-22.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=111459&nX40_KEY=4921774&nTrefferzeile=7&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "69e0953664bef12b77e36030bf3ccf95"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2011.39"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 22.05.2012 16.2011.39"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contratto di lavoro - disdetta - revoca consensuale - disdetta immediata da parte del lavoratore per mora del datore di lavoro - presupposti - calcolo del salario retribuito per un determinato periodo"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:09:08", "Checksum": "6ae2210ffb0bda363d2a455c525ee2a1", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 22.05.2012 16.2011.39\nRegesto:\nContratto di lavoro - disdetta - revoca consensuale - disdetta immediata da parte del lavoratore per mora del datore di lavoro - presupposti - calcolo del salario retribuito per un determinato periodo\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nGiani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini |\n|\nvicecancelliera: |\nPetralli Zeni\n|\nsedente per statuire sul reclamo 14 giugno 2011 presentato da\n|\n|\nRE 1\n|\n|\n|\n|\ncontro la sentenza emessa il 12 maggio 2011 dal Pretore aggiunto della giurisdizione di Mendrisio Sud nella causa IU.2010.27 (contratto di lavoro) promossa con istanza 1° giugno 2010 da |\n|\n|\n|\nCO 1;\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: A. __________ ha lavorato alle dipendenze della ditta RE 1 come montatore elettricista, dal 1° luglio 2008 con uno stipendio mensile lordo di fr. 4794.– (pari a fr. 4562.90 netti). Sulla modalità con cui il rapporto di lavoro si è concluso le posizioni della datrice di lavoro e del lavoratore divergono. Per la prima, il dipendente è stato licenziato in tronco con raccomandata a mano consegnatagli il 29 gennaio 2010 e da questi accettata senza riserve, per il secondo, invece, egli ha continuato a lavorare nonostante la disdetta fino al 17 febbraio 2010 quando egli stesso ha notificato il licenziamento in tronco per insolvenza, la datrice di lavoro essendo in mora con il pagamento dei salari di dicembre 2009/gennaio 2010 e la tredicesima del 2009. In ogni caso, dal 17 febbraio 2010 __________ si è annunciato alla Cassa disoccupazione, la quale gli ha versato indennità dal 18 febbraio al 30 aprile 2010 per complessivi fr. 9430.55 netti.\nB. Con istanza del 1° giugno 2010 la CO 1, agendo in virtù della cessione legale di cui all'art. 29 LADI, ha convenuto RE 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud per ottenere il pagamento di fr. 9430.55 netti. All'udienza del 21 settembre 2010, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza ribadendo la conclusione del rapporto di lavoro al 29 gennaio 2010 e contestando il suo stato di insolvenza ai sensi dell'art. 337a CO. Il Pretore ha poi congiunto la causa per l'istruttoria con quella promossa da __________ nei confronti della RE 1 volta al pagamento di fr. 5298.85 oltre interessi del 5% dal 1° maggio 2010 (inc. DI.2010.139).\nC. Statuendo il 12 maggio 2011 il Pretore aggiunto, richiamata la parallela procedura che opponeva il lavoratore alla convenuta e nell'ambito della quale egli ha accertato la continuazione del contratto di lavoro anche dopo il 29 gennaio 2010, ritenendo giustificata la disdetta con effetto immediato notificata dal lavoratore il 17 febbraio 2010 per insolvenza della datrice di lavoro con conseguente obbligo di pagamento del salario per il normale periodo di disdetta (aprile 2010), ha accolto l'istanza condannando la convenuta al pagamento di fr. 9430.55.\nD. Con reclamo 14 giugno 2011 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. La reclamante rimprovera al primo giudice di aver erroneamente valutato le risultanze istruttorie ritenendo che il contratto di lavoro si sia protratto oltre il 29 gennaio 2010 e che la stessa si sia trovata in stato di insolvenza tale da giustificare la disdetta con effetto immediato notificata dal lavoratore il 17 febbraio 2010. Invitata a presentare osservazioni, la CO 1 è rimasta silente.\nConsiderando\nin diritto: 1. Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero continuano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la sentenza del Pretore è stata emanata il 12 maggio 2011 sicché il reclamo soggiace alla legge nuova. Presentato contro una “decisione inappellabile di prima istanza finale” (art. 319 lett. a CPC) e in una causa con valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– (art. 48 lett. d n. 1 LOG), il reclamo, tempestivo, è sotto questo profilo ricevibile.\n2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid. 2.8; 134 II 351 consid. 3; 133 III 589 consid. 4.1), bensì deve dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid. 1.3, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 133 III 591 consid. 2).\n3. Il Pretore aggiunto non ha, di fatto, ritenuta valida la disdetta in tronco notificata dalla convenuta il 29 gennaio 2010 avendo l'istante continuato la sua attività lavorativa fino al 17 febbraio 2010. La reclamante non condivide quest'accertamento e ribadisce la validità del licenziamento in tronco dalla stessa notificato e accettato dal lavoratore."}