Ciò posto, il fatto per il primo giudice di aver ritenuto che la convenuta fosse in mora con il pagamento del salario e che tale circostanza fosse di una gravità tale da compromettere il rapporto di fiducia tra le parti e quindi legittimare la misura posta in atto dall'istante, è insostenibile e costituisce un accertamento manifestamente errato dei fatti con conseguente errata applicazione del diritto. d) Ne discende che l'istante, che ha lavorato per la convenuta fino al 17 febbraio 2010, ha diritto alla remunerazione sino a tale data. Sulla base del conteggio da questi prodotto (doc.