, n 8 ad art. 337a CO). Tanto meno ove, come nel caso di specie, il salario veniva comunque pagato come confermato da __________ che ha “sempre percepito lo stipendio”. Ciò posto, il fatto per il primo giudice di aver ritenuto che la convenuta fosse in mora con il pagamento del salario e che tale circostanza fosse di una gravità tale da compromettere il rapporto di fiducia tra le parti e quindi legittimare la misura posta in atto dall'istante, è insostenibile e costituisce un accertamento manifestamente errato dei fatti con conseguente errata applicazione del diritto.