replica del 21 settembre 2010, verbali pag. 2). E, come risulta espressamente dallo scritto 8 febbraio 2010 dell'istante, le posizioni salariali arretrate comprendevano anche quelle in discussione (dicembre 2009, tredicesima 2009), l’istante non avendo peraltro allegato di avere ulteriori e diversi arretrati nei confronti della datrice di lavoro, salvo una generica richiesta di “rimborso delle spese chilometriche” (doc. C) mai concretamente rivendicate. Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, quindi, la convenuta ha dimostrato che con il versamento di fr. 6000.– ha saldato gran parte delle pretese salariali arretrate.