Su questo punto il reclamo è pertanto infondato. 4. Accertata la continuazione del rapporto di lavoro fino al 17 febbraio 2010, il Pretore aggiunto ha ritenuto giustificata la disdetta con effetto immediato notificata dal lavoratore per insolvenza della datrice di lavoro. a) Il mancato pagamento del salario, specialmente se prolungato e ripetuto, può rappresentare un giusto motivo per la risoluzione immediata del contratto di lavoro da parte del lavoratore dopo che quest'ultimo ha messo in mora il datore di lavoro (Streiff/Von Kaenel, op. cit., n. 9 ad art. 337 CO e n. 3 ad art. 337a CO; Rehbinder in: Berner Kommentar, 1992, n. 10 ad art. 337 CO;