Il Pretore aggiunto non ha, di fatto, ritenuta valida la disdetta in tronco notificata dalla convenuta il 29 gennaio 2010 avendo l'istante continuato la sua attività lavorativa fino al 17 febbraio 2010. La reclamante non condivide quest'accertamento e ribadisce la validità del licenziamento in tronco dalla stessa notificato e accettato dal lavoratore. Nella fattispecie è vero che il lavoratore ha sottoscritto la lettera di licenziamento in tronco 29 gennaio 2010 “per ricevuta ed accettazione“ (cfr.