Egli ha così accolto l'istanza con conseguente condanna della convenuta al pagamento di fr. 5298.85 oltre interessi del 5% dal 1° maggio 2010. D. Con reclamo del 14 giugno 2011 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. La reclamante rimprovera al primo giudice di aver erroneamente valutato le risultanze istruttorie ritenendo che le parti abbiano di comune accordo revocato la disdetta con effetto immediato del contratto dalla stessa notificata il 29 gennaio 2010. Essa contesta inoltre l'accertamento del primo giudice sul suo stato di insolvenza con la conseguente legittimità della disdetta con effetto immediato notificata dal lavoratore il 17 febbraio 2010.