Non fosse diventato privo d'oggetto, il reclamo sarebbe stato fondato. Resta il fatto che RE 1 non ha chiesto di respingere il reclamo e non può quindi essere considerato soccombente. Quanto allo Stato del Cantone Ticino, esso può essere tenuto a pagare spese processuali ma non quelle ripetibili (art. 107 cpv. 2 CPC). In tali circostanze si giustifica di rinunciare a qualsiasi prelievo e dall'assegnare un'indennità di inconvenienza. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria pronuncia: I. Il reclamo di RE 1 è accolto e di conseguenza la decisione impugnata è così riformata: