Nella fattispecie, l'istante aveva chiesto di “accertare che le piante da frutto ……non rispecchiano le distanze minime di legge“ e che venga ”fatto ordine al signor CO 1, Arbedo, di estirpare le piante da frutto di cui al punto 1”, così come di condannare il convenuto al versamento di un risarcimento simbolico. La lamentela sull'utilizzo di prodotti chimici per la cura delle piante da parte del vicino è stata semplicemente allegata a comprova dell'esistenza di problemi di vicinato, senza che l'istante ne abbia dedotto nessuna richiesta specifica. Non fosse diventato privo d'oggetto, il reclamo sarebbe stato fondato.