Secondo l'art. 86 CPC ticinese il giudice doveva pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di questa ovvero non poteva concedere alla parte più di quanto da questa richiesto (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 e 3 ad art. 86). Nella fattispecie, l'istante aveva chiesto di “accertare che le piante da frutto ……non rispecchiano le distanze minime di legge“ e che venga ”fatto ordine al signor CO 1, Arbedo, di estirpare le piante da frutto di cui al punto 1”, così come di condannare il convenuto al versamento di un risarcimento simbolico.