Resta da esaminare l'esito delle spese processuali. In concreto, il reclamante si lamentava di una violazione dell'art. 86 CPC ticinese da parte del primo giudice che lo ha condannato ad eseguire una prestazione neppure richiesta dall'istante. A ragione. Secondo l'art. 86 CPC ticinese il giudice doveva pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di questa ovvero non poteva concedere alla parte più di quanto da questa richiesto (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 e 3 ad art. 86).