La planimetria e le fotografie prodotte dal convenuto medesimo, poi, evidenziano sia le piante sia il fatto che le stesse siano poste effettivamente a ridosso del confine con la proprietà dell'istante (doc. 1). Infine, nella misura in cui il convenuto già nel 2010 sosteneva di avere messo a dimora le piante da più di 10 anni, egli ammette che le stesse non rispettano le distanze minime previste dalla LAC. Nelle circostanze descritte, il reclamo si rivela fondato e la decisione impugnata va annullata. 5. Accogliendo il reclamo e ricorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 2 lett. b CPC questa Camera può statuire essa medesima sulla lite.