E che tali alberi non rispettino le distanze minime di quattro metri dal confine previsti dall'art. 156 LAC può essere ammesso. Intanto il convenuto non ha contestato il fatto addotto con l'istanza che le piante “sorgono a meno di due metri dal confine” (pag. 1), né egli ha mai preteso che sulla sua proprietà vi fossero altri alberi da frutta. La planimetria e le fotografie prodotte dal convenuto medesimo, poi, evidenziano sia le piante sia il fatto che le stesse siano poste effettivamente a ridosso del confine con la proprietà dell'istante (doc.