Il convenuto, dal canto suo, ha eccepito che le piante sono state messe a dimora nel 1997. Ora, l'art. 156 LAC vieta di piantare o di lasciar crescere alberi da frutta, i gelsi e le piante ornamentali di mezz'asta se non alla distanza di 4 m da abitazioni, orti, giardini e vigne, e di 3 m da altri fabbricati e fondi coltivi. Qualora però le piante siano state allocate o lasciate crescere a una distanza inferiore, il vicino deve tollerarle senza indennità se non ha fatto opposizione entro il termine di dieci anni (art. 160 LAC). Ciò premesso, chi vuol dedurre un suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve recarne la prova (art. 8 CC, ripreso dall'art. 183 CPC).