1996 n. 62), o se il giudice, constatata l'impossibilità del convenuto a presenziare, potesse tenere conto delle allegazioni contenute nel memoriale prodotto in precedenza. Per di più, non è altresì dato di capire perché il Giudice di pace, dopo avere dichiarato il 27 gennaio 2011 “l'istruttoria è chiusa”, ha nuovamente citato le parti per un'altra udienza. I quesiti possono rimanere indecisi, quand'anche si volesse tenere conto delle allegazioni e delle eccezioni formulate nel memoriale del 24 gennaio 2011, ivi compresi i documenti annessi, il reclamo – come si vedrà in appresso – va accolto per altri motivi. 4.