Anche al riguardo non occorre dilungarsi. c) RE 1 rimprovera al primo giudice di aver violato norme di procedura assumendo agli atti lo scritto 24 gennaio 2011 con relativa documentazione del convenuto e di aver indetto una seconda udienza per il 26 maggio 2011. Ora, l'art. 101 CPC ticinese vietava al giudice di adottare un modo di procedura diverso da quello stabilito dalla legge. In concreto, ci si può chiedere se l'assenza del convenuto all'udienza del 27 gennaio 2011 ne abbia comportato la preclusione processuale con conseguente perenzione del suo diritto di discutere la causa (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 295 e Rep. 1996 n. 62)