8.3.2; Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 238 pag. 1060). Ciò non è stato il caso in concreto, l'istante avendo impugnato la decisione nei termini e nei modi corretti, donde la mancanza di pregiudizio. La questione non merita ulteriore disamina. b) Il reclamante si duole di una carente motivazione della decisione. Ora è indubbio che un tale obbligo era previsto dall'ordinamento processuale precedente (art. 285 cpv. 2 lett. e CPC ticinese) così come lo è da quello nuovo (art. 238 lett.