Il giudice di pace ha sostanzialmente respinto l'istanza poiché non vi era la prova di quando le piante in questione erano state messe a dimora. Il reclamante rimprovera al primo giudice di aver accertato in modo errato i fatti e di aver violato norme di procedura. a) Per quanto attiene alla lamentela circa la mancata indicazione dei rimedi di diritto nella decisione, è vero che dal 1° gennaio 2011 la decisione deve contenere l'indicazione dei mezzi di impugnazione, se le parti non hanno rinunciato all'impugnazione medesima (art. 238 lett. f CPC). L'omissione di tale indicazione non deve però comportare nessun pregiudizio alla parte (DTF 138 I 53 consid. 8.3.2; Trezzini in: