La proposta è stata rifiutata dall'istante il giorno successivo. B. Statuendo il 7 giugno 2011 il Giudice di pace ha respinto l'istanza vietando nondimeno al convenuto “l'uso di prodotti chimici per il trattamento delle 5 piante da frutta oggetto della vertenza”. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 200.– sono state poste a carico del convenuto. C. Con reclamo del 14 giugno 2011 RE 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento, il primo giudice avendo accertato in modo errato i fatti ed erroneamente applicato il diritto procedurale.