{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-07-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2011-37_2012-07-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=112819&nX40_KEY=4711120&nTrefferzeile=99&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f48c4a508c1ae3bcfc004f0ee8200644"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["16.2011.37"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 24.07.2012 16.2011.37"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rapporti di vicinato - distanza piante - tolleranza decennale - indicazione rimedi di diritto nella sentenza - motivazione sentenza - portata di una dichiarazione scritta - ultra petita"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 20:34:11", "Checksum": "9e0d80afe1ba3ea2f2629107923b3e4d", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 24.07.2012 16.2011.37\nRegesto:\nRapporti di vicinato - distanza piante - tolleranza decennale - indicazione rimedi di diritto nella sentenza - motivazione sentenza - portata di una dichiarazione scritta - ultra petita\n\n\nc) CO 1 lamenta il fatto che l'istante non abbia identificato con precisione quali siano le piante poste a una distanze inferiore dal confine. Ora, è vero che nelle domande di giudizio l'istante non ha specificato quali piante e di che genere egli chiedeva l'allontanamento. Sennonché, dalle motivazioni del memoriale e dalla documentazione allegata non può esservi dubbio sul fatto che si tratti di un pesco e di quattro meli. E che tali alberi non rispettino le distanze minime di quattro metri dal confine previsti dall'art. 156 LAC può essere ammesso. Intanto il convenuto non ha contestato il fatto addotto con l'istanza che le piante “sorgono a meno di due metri dal confine” (pag. 1), né egli ha mai preteso che sulla sua proprietà vi fossero altri alberi da frutta. La planimetria e le fotografie prodotte dal convenuto medesimo, poi, evidenziano sia le piante sia il fatto che le stesse siano poste effettivamente a ridosso del confine con la proprietà dell'istante (doc. 1). Infine, nella misura in cui il convenuto già nel 2010 sosteneva di avere messo a dimora le piante da più di 10 anni, egli ammette che le stesse non rispettano le distanze minime previste dalla LAC. Nelle circostanze descritte, il reclamo si rivela fondato e la decisione impugnata va annullata.\n5. Accogliendo il reclamo e ricorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 2 lett. b CPC questa Camera può statuire essa medesima sulla lite. La decisione impugnata deve essere riformata nel senso dell'accoglimento dell'istanza e conseguente obbligo per il convenuto di allontanare le piante alla distanza minima dal confine dell'istante. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). CO 1 rifonderà alla controparte un'indennità di inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).\nII. Sul reclamo di CO 1\n6. L'esito del reclamo di RE 1 rende senza oggetto il reclamo di CO 1. Resta da esaminare l'esito delle spese processuali. In concreto, il reclamante si lamentava di una violazione dell'art. 86 CPC ticinese da parte del primo giudice che lo ha condannato ad eseguire una prestazione neppure richiesta dall'istante. A ragione. Secondo l'art. 86 CPC ticinese il giudice doveva pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di questa ovvero non poteva concedere alla parte più di quanto da questa richiesto (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 e 3 ad art. 86).\nNella fattispecie, l'istante aveva chiesto di “accertare che le piante da frutto ……non rispecchiano le distanze minime di legge“ e che venga ”fatto ordine al signor CO 1, Arbedo, di estirpare le piante da frutto di cui al punto 1”, così come di condannare il convenuto al versamento di un risarcimento simbolico. La lamentela sull'utilizzo di prodotti chimici per la cura delle piante da parte del vicino è stata semplicemente allegata a comprova dell'esistenza di problemi di vicinato, senza che l'istante ne abbia\ndedotto nessuna richiesta specifica. Non fosse diventato privo d'oggetto, il reclamo sarebbe stato fondato.\nResta il fatto che RE 1 non ha chiesto di respingere il reclamo e non può quindi essere considerato soccombente. Quanto allo Stato del Cantone Ticino, esso può essere tenuto a pagare spese processuali ma non quelle ripetibili (art. 107 cpv. 2 CPC). In tali circostanze si giustifica di rinunciare a qualsiasi prelievo e dall'assegnare un'indennità di inconvenienza.\nPer questi motivi,\nvista sulle spese anche la tariffa giudiziaria\npronuncia: I. Il reclamo di RE 1 è accolto e di conseguenza la decisione impugnata è così riformata:\n1. L'istanza è accolta e di conseguenza è ordinato a CO 1 di arretrare immediatamente ad almeno 4 m dal confine\n– il pesco e\n– i quattro meli messi a dimora sulla sua particella n. __________ RFD di __________ a confine con la particella n. 1145, proprietà RE 1.\n2. La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese per fr. 50.– sono a carico del convenuto.\nII. Le spese giudiziarie di questa sede di complessivi fr. 150.– sono poste a carico di CO 1, che rifonderà a RE 1 un'indennità di inconvenienza di fr. 100.–.\nIII. Il reclamo di CO 1 è dichiarato privo d'oggetto.\nIV. Non si riscuotono spese giudiziarie per questo reclamo.\nV. Notificazione a:\nComunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.\nPer la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}