{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-07-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2011-37_2012-07-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=112819&nX40_KEY=4921772&nTrefferzeile=3&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f48c4a508c1ae3bcfc004f0ee8200644"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2011.37"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 24.07.2012 16.2011.37"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rapporti di vicinato - distanza piante - tolleranza decennale - indicazione rimedi di diritto nella sentenza - motivazione sentenza - portata di una dichiarazione scritta - ultra petita"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:10:18", "Checksum": "3f18a4dbaf0e3b5d5a4bcba57da1715e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 24.07.2012 16.2011.37\nRegesto:\nRapporti di vicinato - distanza piante - tolleranza decennale - indicazione rimedi di diritto nella sentenza - motivazione sentenza - portata di una dichiarazione scritta - ultra petita\n\n\na) Per quanto attiene alla lamentela circa la mancata indicazione dei rimedi di diritto nella decisione, è vero che dal 1° gennaio 2011 la decisione deve contenere l'indicazione dei mezzi di impugnazione, se le parti non hanno rinunciato all'impugnazione medesima (art. 238 lett. f CPC). L'omissione di tale indicazione non deve però comportare nessun pregiudizio alla parte (DTF 138 I 53 consid. 8.3.2; Trezzini in: Commentario CPC 2011, art. 238 pag. 1060). Ciò non è stato il caso in concreto, l'istante avendo impugnato la decisione nei termini e nei modi corretti, donde la mancanza di pregiudizio. La questione non merita ulteriore disamina.\nb) Il reclamante si duole di una carente motivazione della decisione. Ora è indubbio che un tale obbligo era previsto dall'ordinamento processuale precedente (art. 285 cpv. 2 lett. e CPC ticinese) così come lo è da quello nuovo (art. 238 lett. g CPC). Senza disattendere i requisiti minimi di motivazione, che discendono dal diritto federale, il giudice può dunque limitarsi a enunciare le circostanze significative atte a influire in qualche modo sull'esito del giudizio. Essenziale è che il destinatario della sentenza possa capire perché il giudice abbia deciso in un senso piuttosto che in un altro e che l'autorità di ricorso sia in grado di verificare se la decisione sia conforme al diritto (DTF 136 I 236 consid. 5.2). In concreto, la decisione impugnata, ancorché succinta e ponendosi ai limiti inferiori delle esigenze minime di motivazione, permette di capire perché l'istanza sia stata respinta tant'è che ha permesso al reclamante di valutare se fosse il caso di impugnare la decisione, come di fatto avvenuto. Anche al riguardo non occorre dilungarsi.\nc) RE 1 rimprovera al primo giudice di aver violato norme di procedura assumendo agli atti lo scritto 24 gennaio 2011 con relativa documentazione del convenuto e di aver indetto una seconda udienza per il 26 maggio 2011. Ora, l'art. 101 CPC ticinese vietava al giudice di adottare un modo di procedura diverso da quello stabilito dalla legge. In concreto, ci si può chiedere se l'assenza del convenuto all'udienza del 27 gennaio 2011 ne abbia comportato la preclusione processuale con conseguente perenzione del suo diritto di discutere la causa (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 295 e Rep. 1996 n. 62), o se il giudice, constatata l'impossibilità del convenuto a presenziare, potesse tenere conto delle allegazioni contenute nel memoriale prodotto in precedenza. Per di più, non è altresì dato di capire perché il Giudice di pace, dopo avere dichiarato il 27 gennaio 2011 “l'istruttoria è chiusa”, ha nuovamente citato le parti per un'altra udienza. I quesiti possono rimanere indecisi, quand'anche si volesse tenere conto delle allegazioni e delle eccezioni formulate nel memoriale del 24 gennaio 2011, ivi compresi i documenti annessi, il reclamo – come si vedrà in appresso – va accolto per altri motivi.\n4. a) Il reclamante rimprovera al primo giudice di non aver accolto l'istanza, le piante poste sul fondo del vicino non rispettando le distanze minime dal suo confine. Il convenuto, dal canto suo, ha eccepito che le piante sono state messe a dimora nel 1997. Ora, l'art. 156 LAC vieta di piantare o di lasciar crescere alberi da frutta, i gelsi e le piante ornamentali di mezz'asta se non alla distanza di 4 m da abitazioni, orti, giardini e vigne, e di 3 m da altri fabbricati e fondi coltivi. Qualora però le piante siano state allocate o lasciate crescere a una distanza inferiore, il vicino deve tollerarle senza indennità se non ha fatto opposizione entro il termine di dieci anni (art. 160 LAC). Ciò premesso, chi vuol dedurre un suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve recarne la prova (art. 8 CC, ripreso dall'art. 183 CPC). Chi vanta il diritto di mantenere alberi piantati o cresciuti in violazione delle norme sulle distanze da confine deve dimostrare pertanto che tali alberi si trovano sul luogo da almeno dieci anni. Chi chiede la rimozione delle piante deve dimostrare, da parte sua, di avere sollevato opposizione nel termine di dieci anni (RtiD I-2005 pag. 744 n. 30c).\nb) In concreto l'istante ha comprovato di avere chiesto la rimozione di cinque piante da frutta con lettera del 28 dicembre 2009 (doc. B). Ch'egli sia diventato proprietario della particella n. 1145 solo nel marzo del 2006 non importa. Nelle circostanze descritte incombeva al convenuto dimostrare che gli alberi erano stati piantati o lasciati crescere sul posto prima del 28 dicembre 1999. In realtà nulla conforta un'ipotesi del genere. Certo, il convenuto ha presentato una dichiarazione scritta della __________ secondo cui le stesse sono state messe a dimora nel 1997. Sennonché, una dichiarazione scritta non può sostituire l'audizione di un testimone (Rep. 1983 pag. 69 e 70). In quanto tale, il documento in questione configura perciò un mero indizio, che non ha da solo forza probante se non è sorretto da altre prove o da altri indizi chiari e concordanti. E, in concreto, il titolare della ditta, che ha sottoscritto la nota dichiarazione, non è stato sentito come testimone. Ne discende che non vi è alcuna prova di tolleranza decennale da parte dell'istante."}