{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2012-07-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2011-37_2012-07-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=112819&nX40_KEY=4921772&nTrefferzeile=3&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "f48c4a508c1ae3bcfc004f0ee8200644"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2011.37"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 24.07.2012 16.2011.37"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Rapporti di vicinato - distanza piante - tolleranza decennale - indicazione rimedi di diritto nella sentenza - motivazione sentenza - portata di una dichiarazione scritta - ultra petita"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:10:18", "Checksum": "3f18a4dbaf0e3b5d5a4bcba57da1715e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 24.07.2012 16.2011.37\nRegesto:\nRapporti di vicinato - distanza piante - tolleranza decennale - indicazione rimedi di diritto nella sentenza - motivazione sentenza - portata di una dichiarazione scritta - ultra petita\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nGiani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini |\n|\nvicecancelliera: |\nPetralli Zeni |\nsedente per statuire sui reclami presentati il 14 giugno 2011 da\n|\n|\nRE 1\ne il 16 giugno 2011 da\nCO 1 CO 1\n|\n|||\n|\n|\ncontro la sentenza emessa il 7 giugno 2011 dal Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella causa n. 61 O – 2010 (rapporti di vicinato); |\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n||\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: A. RE 1 è proprietario della particella n. __________ RFD di __________ che confina con la particella n. __________ appartenente a AP 1. Con istanza 19 novembre 2010 RE 1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo di Bellinzona perché ordinasse a CO 1 di allontanare le piante da frutta poste a confine con la sua proprietà in violazione delle distanze minime, e lo condannasse al pagamento di un risarcimento danni di fr. 100.– da devolvere in favore della Lega svizzera contro il cancro. Il Giudice di pace ha citato le parti all'udienza del 16 dicembre 2011. Su richiesta del convenuto l'udienza è stata infine posticipata al 27 gennaio 2011. Il 24 gennaio 2011 CO 1, comunicando al giudice l'impossibilità a presenziare alla discussione, gli ha trasmesso un memoriale in cui ha proposto di dichiarare irricevibile l'istanza o, comunque, di respingerla. L'udienza del 27 gennaio 2011 si è così tenuta alla sola presenza dell'istante, che ha riconfermato le sue domande. Il Giudice di pace ha così dichiarato chiusa l'istruttoria.\nIl 2 marzo 2011 l'istante, così invitato dal Giudice di pace, ha precisato in fr. 280.– il valore litigioso. Il 5 maggio 2011 il Giudice di pace “accertato che il valore di causa non supera l'importo di fr. 2000.–” ha citato le parti all'udienza del 26 maggio 2011. A tale udienza, denominata “di conciliazione”, egli ha proposto di “mantenere le piante con l'impegno del signor CO 1 di evitare qualsiasi tipo di trattamento con prodotti chimici affinché queste sostanze non cadano sul terreno del signor RE 1” e “proseguire la causa con la nomina di un perito esterno il quale dovrà stabilire l'età delle piante e la data della messa a dimora”. La proposta è stata rifiutata dall'istante il giorno successivo.\nB. Statuendo il 7 giugno 2011 il Giudice di pace ha respinto l'istanza vietando nondimeno al convenuto “l'uso di prodotti chimici per il trattamento delle 5 piante da frutta oggetto della vertenza”. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 200.– sono state poste a carico del convenuto.\nC. Con reclamo del 14 giugno 2011 RE 1 è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento, il primo giudice avendo accertato in modo errato i fatti ed erroneamente applicato il diritto procedurale. Il 16 giugno 2011 anche CO 1 ha introdotto reclamo chiedendo l'annullamento del giudizio impugnato, il primo giudice avendo violato norme di diritto procedurale, esprimendosi su una domanda non formulata dall'istante. Nelle sue osservazioni 8 luglio 2011 CO 1 ha proposto il rigetto del reclamo avversario. RE 1 ha comunicato, il 15 luglio 2011, di rinunciare a formulare osservazioni al reclamo di controparte.\nConsiderando\nin diritto: 1. Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero continuano a essere regolati dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione del Giudice di Pace è stata emanata il 7 giugno 2011 sicché il reclamo soggiace alla legge nuova. Presentato contro una “decisione inappellabile di prima istanza finale” (art. 319 lett. a CPC) e in una causa con valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– (art. 48 lett. d n. 1 LOG), il reclamo, tempestivo, è sotto questo profilo ricevibile.\n2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che, relativamente all'applicazione del diritto, nel reclamo occorre spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246 consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid. 2.8 con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid. 1.3, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid. 2.8).\nI. Sul reclamo di RE 1\n3. Il giudice di pace ha sostanzialmente respinto l'istanza poiché non vi era la prova di quando le piante in questione erano state messe a dimora. Il reclamante rimprovera al primo giudice di aver accertato in modo errato i fatti e di aver violato norme di procedura."}