In concreto non è contestato che nel contratto di locazione la conduttrice ha indicato il suo recapito “c/o __________ SA, __________”. In tali circostanze essa sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che le locatrici le avrebbero inviato la corrispondenza all'indirizzo della fiduciaria, così come è avvenuto per la diffida di pagamento del 13 gennaio 2011 (doc. C) e la disdetta straordinaria del 18 febbraio 2011 (doc.