Eventuali disguidi tra la conduttrice e la propria fiduciaria, evocati dalla reclamante ma di cui non vi è traccia negli atti di causa, sono fatti interni nel loro rapporto contrattuale e non possono essere opposti alle locatrici (SVIT Kommentar, 3ª edizione, n. 37 ad art. 257d CO) che potevano legittimamente ritenere valido l'indirizzo della conduttrice menzionato nel contratto di locazione e dalla stessa mai rettificato o comunicato alle locatrici. E siccome la diffida di pagamento e la disdetta straordinaria sono state validamente notificate, il Pretore senza incorrere in arbitrio poteva concludere nella presenza di una fattispecie liquida e di una situazione giuridica chiara.