La diversa opinione della reclamante, che pur non contestando di essere in mora nel pagamento delle pigioni ha eccepito la nullità della diffida di pagamento e della disdetta straordinaria non avendole mai ricevute, se non con ritardo dalla fiduciaria __________ SA, non evidenzia nessun errore nell'applicazione del diritto o nella valutazione delle risultanze istruttorie da parte del primo giudice. 4. La disdetta del contratto di locazione è una dichiarazione di volontà unilaterale soggetta a ricezione ed è considerata ricevuta dal destinatario quando entra nella sua sfera di influenza e ne può quindi, secondo l'ordinario andamento delle cose, prendere conoscenza (DTF 118 II 44 consid, 3b;