In concreto la reclamante rimprovera al primo giudice di aver erroneamente ritenute valide la diffida di pagamento e la successiva disdetta del contratto di locazione ancorché non notificate a lei personalmente ma alla fiduciaria incaricata dell'allestimento della sua contabilità ma non anche della ricezione della corrispondenza a lei indirizzata. 3. Il Pretore, basandosi sul contratto di locazione sul quale figura quale conduttore “__________ di RE 1, c/o __________ SA, __________”, ha accertato che le raccomandate contenenti la diffida di pagamento (doc. C) e la disdetta straordinaria del contratto di locazione (doc. D) erano state inviate all'indirizzo indicato sul contratto.