All'udienza del 18 maggio 2011, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza eccependo la mancata ricezione della diffida di pagamento e della disdetta, inviate alla fiduciaria A__________ che gliele aveva trasmesse tardivamente. C. Con decisione 18 maggio 2011 il Pretore ha accolto la richiesta di “sfratto” e ha fatto ordine alla conduttrice di mettere a disposizione delle istanti l'ente locato entro il 5 giugno 2011. Le spese processuali di fr. 100.– sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere alle istanti fr. 200.– per ripetibili. D. Con reclamo 30 maggio 2011 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento.