{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-07-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2011-33_2011-07-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109977&nX40_KEY=4711141&nTrefferzeile=77&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6906b7df50e6223bbaf9bdeeb210327b"}, "Scrapedate": "2026-02-09", "Num": ["16.2011.33"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 12.07.2011 16.2011.33"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espulsione del conduttore - disdetta - contestazione di mancato ricevimento - notifica all'indirizzo indicato dalla conduttrice nel contratto di locazione"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "09.02.2026 20:43:07", "Checksum": "c7e4becc94223a8cc1bb72dd1387c946", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 12.07.2011 16.2011.33\nRegesto:\nEspulsione del conduttore - disdetta - contestazione di mancato ricevimento - notifica all'indirizzo indicato dalla conduttrice nel contratto di locazione\n\n\n4. La disdetta del contratto di locazione è una dichiarazione di volontà unilaterale soggetta a ricezione ed è considerata ricevuta dal destinatario quando entra nella sua sfera di influenza e ne può quindi, secondo l'ordinario andamento delle cose, prendere conoscenza (DTF 118 II 44 consid, 3b; sentenza Tribunale federale 4A_74/2011 del 2 maggio 2011 consid. 3; DTF 119 II 42; Bohnet/Montini, Commentaire pratique du droit du bail à loyer, 2010, n. 21 e 33 ad art. 257d CO). In concreto non è contestato che nel contratto di locazione la conduttrice ha indicato il suo recapito “c/o __________ SA, __________”. In tali circostanze essa sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che le locatrici le avrebbero inviato la corrispondenza all'indirizzo della fiduciaria, così come è avvenuto per la diffida di pagamento del 13 gennaio 2011 (doc. C) e la disdetta straordinaria del 18 febbraio 2011 (doc. D). Eventuali disguidi tra la conduttrice e la propria fiduciaria, evocati dalla reclamante ma di cui non vi è traccia negli atti di causa, sono fatti interni nel loro rapporto contrattuale e non possono essere opposti alle locatrici (SVIT Kommentar, 3ª edizione, n. 37 ad art. 257d CO) che potevano legittimamente ritenere valido l'indirizzo della conduttrice menzionato nel contratto di locazione e dalla stessa mai rettificato o comunicato alle locatrici. E siccome la diffida di pagamento e la disdetta straordinaria sono state validamente notificate, il Pretore senza incorrere in arbitrio poteva concludere nella presenza di una fattispecie liquida e di una situazione giuridica chiara. La decisione di espulsione dall'ente locato con la procedura sommaria di tutela dei casi manifesti non può quindi essere considerata manifestamente insostenibile. Ciò posto il reclamo, infondato, deve quindi essere respinto.\n5. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, il reclamo non avendo formato oggetto di notifica alle istanti.\nPer questi motivi,\ndecide: 1. Il reclamo è respinto.\n2. Le spese giudiziarie di fr. 150.– sono poste a carico della reclamante. Non si assegnano ripetibili.\n3. Intimazione a:\nComunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.\nPer la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}