{"Signatur": "TI_TRAC_004", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2011-07-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_004_16-2011-33_2011-07-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=109977&nX40_KEY=4921795&nTrefferzeile=81&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "6906b7df50e6223bbaf9bdeeb210327b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["16.2011.33"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 12.07.2011 16.2011.33"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera civile dei reclami"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Espulsione del conduttore - disdetta - contestazione di mancato ricevimento - notifica all'indirizzo indicato dalla conduttrice nel contratto di locazione"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:48:59", "Checksum": "a453d20cea1abb65bb6810f4269fcef2", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera civile dei reclami 12.07.2011 16.2011.33\nRegesto:\nEspulsione del conduttore - disdetta - contestazione di mancato ricevimento - notifica all'indirizzo indicato dalla conduttrice nel contratto di locazione\n\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nIncarto n. |\nLugano\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nGiani, presidente, Epiney-Colombo e Bozzini |\n|\nvicecancelliera: |\nPetralli Zeni |\nsedente per statuire sul reclamo 30 maggio 2011 presentato da\n|\n|\nCO 1 e CO 2\n|\n||\n|\n|\n|\n|\n|\nesaminati gli atti\nritenuto\nin fatto: A. Il 15 ottobre 2010 AO 1 e AO 2 hanno concesso in locazione a “AP 1”, c/o __________, __________, un appartamento di due locali e mezzo in uno stabile di loro proprietà nel Comune di __________. La pigione pattuita dalle parti ammontava a fr. 750.– mensili oltre a un acconto per le spese accessorie di fr. 100.–. Il 13 gennaio 2011 le locatrici hanno inviato alla conduttrice, all'indirizzo indicato nel contratto, una diffida di pagamento con comminatoria di disdetta, invitandola a pagare le pigioni scoperte da ottobre 2010 per complessivi fr. 2975.–, entro 30 giorni dal ricevimento della diffida. Non avendo la conduttrice provveduto in tal senso, il 18 febbraio 2011 le locatrici le hanno notificato su modulo ufficiale, sempre all'indirizzo indicato nel contratto, la disdetta del contratto di locazione per il 31 marzo 2011. Nonostante non abbia contestato la disdetta, la conduttrice non ha provveduto alla riconsegna dell'ente locato.\nB. Con istanza 20 aprile 2010 (recte: 2011) CO 2 e CO 1 hanno chiesto al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud lo “sfratto” della conduttrice dai loro locali, mediante la procedura sommaria della tutela giurisdizionale dei casi manifesti (art. 257 CPC). All'udienza del 18 maggio 2011, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza eccependo la mancata ricezione della diffida di pagamento e della disdetta, inviate alla fiduciaria A__________ che gliele aveva trasmesse tardivamente.\nC. Con decisione 18 maggio 2011 il Pretore ha accolto la richiesta di “sfratto” e ha fatto ordine alla conduttrice di mettere a disposizione delle istanti l'ente locato entro il 5 giugno 2011. Le spese processuali di fr. 100.– sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere alle istanti fr. 200.– per ripetibili.\nD. Con reclamo 30 maggio 2011 RE 1 è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. Con decreto del 7 giugno 2011 il presidente di questa Camera ha concesso al reclamo effetto sospensivo. Il memoriale non è stato notificato per osservazioni.\nConsiderando\nin diritto: 1. Le impugnazioni sono disciplinate dal diritto procedurale in vigore al momento in cui è stata impugnata la decisione di primo grado (art. 405 cpv. 1 CPC), in concreto il 18 maggio 2011, onde l'applicabilità del Codice di procedura civile svizzero entrato in vigore il 1° gennaio 2011.\n2. Giusta l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). In concreto la reclamante rimprovera al primo giudice di aver erroneamente ritenute valide la diffida di pagamento e la successiva disdetta del contratto di locazione ancorché non notificate a lei personalmente ma alla fiduciaria incaricata dell'allestimento della sua contabilità ma non anche della ricezione della corrispondenza a lei indirizzata.\n3. Il Pretore, basandosi sul contratto di locazione sul quale figura quale conduttore “__________ di RE 1, c/o __________ SA, __________”, ha accertato che le raccomandate contenenti la diffida di pagamento (doc. C) e la disdetta straordinaria del contratto di locazione (doc. D) erano state inviate all'indirizzo indicato sul contratto. Ammessa quindi la validità delle notifiche, il primo giudice ha così ritenuto dati i presupposti per ordinare lo sgombero dai locali di proprietà delle istanti ai sensi dell'art. 257 CPC. La diversa opinione della reclamante, che pur non contestando di essere in mora nel pagamento delle pigioni ha eccepito la nullità della diffida di pagamento e della disdetta straordinaria non avendole mai ricevute, se non con ritardo dalla fiduciaria __________ SA, non evidenzia nessun errore nell'applicazione del diritto o nella valutazione delle risultanze istruttorie da parte del primo giudice."}