L'istante, che non si è avvalsa del patrocinio di un legale, avrebbe diritto solo a un'indennità per inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), la quale presuppone che la stesura del memoriale abbia cagionato particolari costi oppure comportato apprezzabile dispendio di tempo o perdite di guadagno, ciò che non è il caso in concreto. L'analoga indennità fissata in prima sede va ridotta secondo il grado di soccombenza. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria pronuncia: I. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza la decisione impugnata è così riformata: