La decisione impugnata deve essere riformata nel senso che l'istanza è accolta limitatamente a fr. 645.60 oltre interessi del 5% dal 14 dicembre 2009 (prima messa in mora agli atti, cfr. scritto 1° dicembre 2009 attrice). 7. Le spese giudiziarie seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Visto l'esito del giudizio esse sono poste, per entrambe le sedi, in ragione di 1/3 a carico dell'attrice e 2/3 a carico della convenuta. L'istante, che non si è avvalsa del patrocinio di un legale, avrebbe diritto solo a un'indennità per inconvenienza (art. 95 cpv.