Nella misura in cui l'istante chiede all'amministratrice di reintegrare il proprio conto di fr. 322.80, l'amministratrice avendo oltrepassato le sue competenze, la legittimazione passiva di quest'ultima deve essere ammessa. b) Ora, che la calcolazione di nuove stime dell'immobile rientri tra gli atti di amministrazione comune che l'amministratore è tenuto a compiere è escluso (cfr. art. 712s cpv. 1 CC). Resta il fatto che il costo per la determinazione del valore di stima dell'immobile può senz'altro essere fatto rientrare tra le spese comuni ai sensi dell'art. 712h cpv. 2 n. 2 CC.