Per la richiesta di rimborso di fr. 322.80, fatturati dalla __________ SA per l'allestimento dei “formulari nuove stime immobiliari”, la reclamante solleva una volta di più la sua carenza di legittimazione passiva, l'importo essendo stato versato all'intestataria della fattura. a) La legittimazione delle parti – attiva o passiva – è un presupposto di merito che determina la proponibilità materiale dell'azione contro una determinata persona. Il giudice verifica tale presupposto d'ufficio in ogni stadio di causa (Trezzini, op. cit., art. 66 pag. 229 seg.) e la sua mancanza comporta la reiezione della domanda senza riguardo al verificarsi degli elementi oggettivi che connotano la pretesa.