Questo concetto di rendiconto, da interpretare in modo ampio (Fellmann in: Berner Kommentar, n. 19 ad art. 400 CO), comprende tutte le informazioni utili al mandante e si estende a tutte le informazioni che il mandatario deve a quest'ultimo sulle attività svolte per l'esecuzione del mandato (Werro in: Commentaire romand, 2006, n. 4 ad art. 400 CO), informazioni e documenti che egli è tenuto a restituire alla conclusione del medesimo (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4ª edizione, n. 5167 e 5168). Ora, che il passaggio di consegne a un altro amministratore non rientri, salvo accordo contrario, tra gli obblighi dell'amministratore è possibile.