In concreto, è pacifico che tra le parti sia sorto un contratto di mandato volto all'amministrazione di un condominio, ma nulla è dato di sapere sull'ammontare della mercede pattuita. Ora, che alla fine del contratto l'amministratore debba rendere conto alla comunione dei comproprietari del suo operato, restituire tutto ciò che per qualsiasi titolo ha ricevuto in forza del mandato, e trasmetterle tutta la documentazione in suo possesso (contabilità, verbali assembleari, originali delle fatture, contratti, regolamenti e corrispondenza) è indubbio (cfr. art. 400 cpv. 1 CO). Questo concetto di rendiconto, da interpretare in modo ampio (Fellmann in: