La reclamante ribadisce che la controparte non ha mai contestato le prestazioni poi fatturate né l'entità delle stesse. Essa rileva che la controparte non ha comprovato l'esistenza di un onorario ordinario sicché il primo giudice avrebbe dovuto concludere per la correttezza del suo operato e l'infondatezza dell'istanza. In concreto, è pacifico che tra le parti sia sorto un contratto di mandato volto all'amministrazione di un condominio, ma nulla è dato di sapere sull'ammontare della mercede pattuita.