In concreto, per quanto attiene alle prestazioni della RE 1 di fr. 645.60, fatturate il 7 ottobre 2008, il primo giudice ha accertato che tra l'istante e la convenuta non vi era alcun accordo scritto in base al quale l'amministratrice avrebbe potuto chiedere un onorario in caso di disdetta del mandato o per la consegna dei dati alla nuova amministratrice. Egli ha poi considerato che la fattura di fr. 322.80 non doveva essere pagata alla RE 1 “visto che si tratta di una prestazione già inclusa nel contratto di mandato”. La reclamante ribadisce che la controparte non ha mai contestato le prestazioni poi fatturate né l'entità delle stesse.